Sede Legale: c/o Reale Società Ginnastica di Torino 1844
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Ass. Polisp. Dil. Virtus Partenopea

Anno di fondazione: 1866

Napoli (NA)

 Società Canottieri Armida a.s.d.

Anno di fondazione: 1869

Torino (TO)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Viterbo

Anno di fondazione: 1880

Viterbo (VT)

 Reale Società Canottieri Bucintoro

Anno di fondazione: 1882

Venezia (VE)

A.S.D. Borgo Prati

Anno di fondazione: 1899

Roma (ROMA)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Caltanissetta

Anno di fondazione: 1884

Caltanissetta (CL)

Polisportiva ''Villa d’Oro'' a.s.d.

Anno di fondazione: 1905

Modena (MO)

 Circolo Canottieri Irno a. s. d.

Anno di fondazione: 1910

Salerno (SA)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Parma

Anno di fondazione: 1862

Parma (PR)

 Società Ginnico-Sportiva Fortitudo

Anno di fondazione: 1903

Reggio Calabria (RC)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Lecce

Anno di fondazione: 1886

Lecce (LE)

 Società Ginnastica Pro Patria 1883 Milano s.r.l.

Anno di fondazione: 1883

Milano (MI)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Foggia

Anno di fondazione: 1883

Foggia (FG)

 Società Canottieri Intra a. s. d.

Anno di fondazione: 1909

Intra (VB)

Unione Sportiva Sestri Ponente

Anno di fondazione: 1897

Genova (GE)

 Polisportiva ''Robur'' 1908 a. s. d.

Anno di fondazione: 1908

Scandicci (FI)

Fratellanza Ginnastica Savonese a.s.d.

Anno di fondazione: 1883

Savona (SV)

 Società Canottieri Lecco a.s.d.

Anno di fondazione: 1895

Lecco (LC)

Panaro Modena A.S.D. - S.G.S.
(Società Ginnastica e Scherma)


Anno di fondazione: 1870

Modena (MO)

 Ass. Polisp. Dil. ''Pietro Micca''

Anno di fondazione: 1899

Biella (BI)

Società Canottieri Ausonia a. s. d.

Anno di fondazione: 1909

Grado (GO)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Veroli

Anno di fondazione: 1884

Veroli (FR)

S. D. Ginnastica ''Francesco Petrarca''

Anno di fondazione: 1877

Arezzo (AR)

 Rowing Club Genovese a. s. d.

Anno di fondazione: 1890

Genova (GE)

Ski Club Torino

Anno di fondazione: 1901

Torino (TO)

 Circolo Canottieri ''Saturnia'' a.s.d.

Anno di fondazione: 1864

Trieste (TS)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Legnano

Anno di fondazione: 1879

Legnano (MI)

 Circolo Sportivo Sant'Agostino 1910

Anno di fondazione: 1910

Sant'Agostino (FE)

Rari Nantes Torino - s. s. d. a r. l.

Anno di fondazione: 1899

Torino (TO)

 Società ''Forti e Liberi'' Monza 1878 A.S.D.
(già Società Ginnastica Monzese ''Forti e Liberi'')


Anno di fondazione: 1878

Monza (MB)

Fondazione ''Marcantonio Bentegodi''

Anno di fondazione: 1868

Verona (VR)

 Circolo Canottieri Barion Sporting Club - Bari

Anno di fondazione: 1894

Bari (BA)

Società Canottieri Milano a.s.d.

Anno di fondazione: 1890

Milano (MI)

 Società Canottieri Ticino soc. coop. r. l.

Anno di fondazione: 1873

Pavia (PV)

Aero Club Torino

Anno di fondazione: 1908

Torino (TO)

 Tennis Club Parioli A. S. D.

Anno di fondazione: 1906

Roma (ROMA)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Bologna

Anno di fondazione: 1862

Bologna (BO)

 Club Alpino Italiano - Sezione di Venezia

Anno di fondazione: 1890

Venezia (VE)

Moto Club Piacenza ''Celeste Cavaciuti''

Anno di fondazione: 1906

Piacenza (PC)

 Società Ginnastica ''Roma''

Anno di fondazione: 1890

Roma (ROMA)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Terni

Anno di fondazione: 1884

Terni (TR)

 Liberi e Forti A.S.D.

Anno di fondazione: 1914

Firenze (FI)

Società Ginnastica ''La Patria'' 1879

Anno di fondazione: 1879

Carpi (MO)

 Accademia d'Armi Musumeci Greco 1878 SSDRL

Anno di fondazione: 1878

Roma (ROMA)

Società Bocciofila Centese a.s.d.

Anno di fondazione: 1896

Cento (FE)

 Compagnia della Vela a. s. d.

Anno di fondazione: 1911

Venezia (VE)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Venezia Lido

Anno di fondazione: 1867

Venezia (VE)

 Ginnastica Ardor S. C. S. D.

Anno di fondazione: 1908

Padova (PD)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Galliate

Anno di fondazione: 1884

Galliate (NO)

 Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas Judo a.s.d.

Anno di fondazione: 1877

Firenze (FI)

Club Sportivo Lys a.s.d.

Anno di fondazione: 1905

Pont Saint Martin (AO)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Sassuolo

Anno di fondazione: 1889

Sassuolo (MO)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Vercelli

Anno di fondazione: 1884

Vercelli (VC)

 Ginnastica Levanto 1907 S.S.D. a r.l.

Anno di fondazione: 1907

Levanto (SP)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Civitavecchia

Anno di fondazione: 1884

Civitavecchia (ROMA)

 Tiro a Segno Nazionale ''Umberto I'' Sezione di Milazzo

Anno di fondazione: 1882

Milazzo (ME)

Club Alpino Italiano - Sezione di Fiume

Anno di fondazione: 1885

(Fiume) (BL)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Saluzzo

Anno di fondazione: 1882

Saluzzo (CN)

Società Canottieri ''Vittorino da Feltre'' a.s.d.

Anno di fondazione: 1883

Piacenza (PC)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Ora

Anno di fondazione: 1741

Ora (BZ)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Genova

Anno di fondazione: 1851

Genova (GE)

 Reale Società Canottieri a. s. d. ''Francesco Querini''

Anno di fondazione: 1901

Venezia (VE)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Modena

Anno di fondazione: 1863

Modena (MO)

 Veloce Club Pinerolo a. s. d.

Anno di fondazione: 1894

Pinerolo (TO)

Circolo del Tennis Firenze a.s.d.

Anno di fondazione: 1898

Firenze (FI)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Treviso

Anno di fondazione: 1868

Treviso (TV)

Società Sportiva Signa

Anno di fondazione: 1914

Signa (FI)

 Società Ginnastica ''Etruria''

Anno di fondazione: 1897

Prato (PO)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Breno

Anno di fondazione: 1862

Breno (BS)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino

Anno di fondazione: 1837

Torino (TO)

A. S. D. Costone
(Società Ginnastica Fides)


Anno di fondazione: 1904

Monteriggioni (SI)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Alessandria

Anno di fondazione: 1884

Alessandria (AL)

Club Alpino Operaio
(C.A.O.) a. s. d.


Anno di fondazione: 1885

Como (CO)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Savona

Anno di fondazione: 1884

Savona (SV)

Circolo Scherma Firenze ''Roberto Raggetti''

Anno di fondazione: 1908

Firenze (FI)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di L'Aquila

Anno di fondazione: 1888

L'Aquila (AQ)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Candela

Anno di fondazione: 1884

Candela (FG)

 Società Ginnastica Persicetana a.s.d.

Anno di fondazione: 1876

San Giovanni in Persiceto (BO)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Bracciano

Anno di fondazione: 1885

Bracciano (ROMA)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione della Spezia

Anno di fondazione: 1884

Sarzana (SP)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Acqui Terme

Anno di fondazione: 1884

Acqui Terme (AL)

 Società Ciclistica Mirandolese A.S.D.

Anno di fondazione: 1903

Mirandola (MO)

Società Ciclistica Pedale Veneziano

Anno di fondazione: 1913

Venezia (VE)

 a. s. d. Società Ginnastica Vicentina ''Umberto I''

Anno di fondazione: 1875

Vicenza (VI)

Società Canottieri Caprera a. s. d.

Anno di fondazione: 1883

Torino (TO)

 Società Canottieri Ravenna a. s. d.

Anno di fondazione: 1873

Savio di Ravenna (RA)

Società Ginnastica Fortitudo A.S.D.

Anno di fondazione: 1901

Bologna (BO)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Novi Ligure

Anno di fondazione: 1884

Novi Ligure (AL)

Società Ginnastica Pro Vercelli 1892 a.s.d.

Anno di fondazione: 1892

Vercelli (VC)

 A. S. D. Canottieri Trieste

Anno di fondazione: 1896

Trieste (TS)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Casale Monferrato

Anno di fondazione: 1869

Casale Monferrato (AL)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Biella

Anno di fondazione: 1862

Biella (BI)

A.S.D. Itala Ciclismo

Anno di fondazione: 1907

Firenze (FI)

 Società Nautica Pietas Julia a. s. d.

Anno di fondazione: 1886

Sistiana - Duino-Aurisina (TS)

U.S. Sempre Avanti Juventus s. d.

Anno di fondazione: 1904

Firenze (FI)

 Società Ginnastica Triestina a.s.d.

Anno di fondazione: 1863

Trieste (TS)

Società Canottieri Pallanza a. s. d.

Anno di fondazione: 1896

Verbania (VB)

 Società Canottieri Sile

Anno di fondazione: 1908

Treviso (TV)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Avigliana

Anno di fondazione: 1886

Avigliana (TO)

 Circolo Canottieri Pro Monopoli

Anno di fondazione: 1902

Monopoli (BA)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rapallo

Anno di fondazione: 1884

Rapallo (GE)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Reggio Calabria

Anno di fondazione: 1862

Reggio Calabria (RC)

Società Bocciofila Crimea a.s.d.

Anno di fondazione: 1892

Torino (TO)

 Lega Navale Italiana - Sezione di Bari

Anno di fondazione: 1901

Bari (BA)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Gardone Valtrompia

Anno di fondazione: 1883

Gardone Val Trompia (BS)

 Lega Navale Italiana - Sezione di Cagliari

Anno di fondazione: 1902

Cagliari (CA)

Ciclistica Centese A.S.D.

Anno di fondazione: 1911

Cento (FE)

 Società Canottieri Garda - Salò a. s. d.

Anno di fondazione: 1891

Salò (BS)

Società Sportiva Dil. Senese ''Mens sana in corpore sano''

Anno di fondazione: 1871

Siena (SI)

 Reale Società Ginnastica di Torino a.s.d.

Anno di fondazione: 1844

Torino (TO)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Napoli

Anno di fondazione: 1863

Napoli (NA)

 S. E. F. Stamura A.S.D.

Anno di fondazione: 1907

Ancona (AN)

Carpi Football Club s.r.l.

Anno di fondazione: 1909

Carpi (MO)

 Società Ginnastica Pro Italia a. s. d.

Anno di fondazione: 1890

La Spezia (SP)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Avellino

Anno di fondazione: 1884

Avellino (AV)

 Società Ginnico Sportiva Dilettantistica Spes

Anno di fondazione: 1903

Mestre (VE)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Barletta

Anno di fondazione: 1885

Barletta (BT)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Padova

Anno di fondazione: 1884

Padova (PD)

Società Canottieri Lario ''Giuseppe Sinigaglia'' a. s. d.

Anno di fondazione: 1891

Como (CO)

 Reale Circolo Canottieri Tevere Remo a. s. d.

Anno di fondazione: 1872

Roma (ROMA)

Società Canottieri Mincio coop. a r.l.

Anno di fondazione: 1883

Mantova (MN)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Empoli

Anno di fondazione: 1859

Empoli (FI)

Lega Navale Italiana - Sezione di Rapallo

Anno di fondazione: 1903

Rapallo (GE)

 Ginnastica Pavese a. s. d.

Anno di fondazione: 1879

Pavia (PV)

Reale Società Canottieri Cerea a. s. d.

Anno di fondazione: 1863

Torino (TO)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Perugia

Anno di fondazione: 1862

Perugia (PG)

Società Canottieri Luino a. s. d.

Anno di fondazione: 1888

Luino (VA)

 Yacht Club Adriaco

Anno di fondazione: 1903

Trieste (TS)

Club Scherma Torino A.S.D.

Anno di fondazione: 1879

Torino (TO)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Ravenna

Anno di fondazione: 1862

Ravenna (RA)

A.S.D. Ginnastica ''Virtus et Labor''

Anno di fondazione: 1906

Melegnano (MI)

 Società Ginnastica ''Andrea Angiulli'' A. S.D. - Bari

Anno di fondazione: 1906

Bari (BA)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Corato

Anno di fondazione: 1884

Corato (BA)

 La Costanza 1884 - Andrea Massucchi A.S.D.

Anno di fondazione: 1884

Mortara (PV)

Società Ginnastica Milanese ''Forza e Coraggio''

Anno di fondazione: 1870

Milano (MI)

 Ginnastica Salus a.s.d.

Anno di fondazione: 1902

Seregno (MB)

Società Canottieri Ichnusa a. s. d. - Cagliari

Anno di fondazione: 1891

Cagliari (CA)

 Società Ginnastica Gallaratese a. s. d.

Anno di fondazione: 1876

Gallarate (VA)

Società Canottieri Limite a.s.d.

Anno di fondazione: 1861

Limite sull'Arno (FI)

 Club Alpino Italiano - Sezione di Gorizia

Anno di fondazione: 1883

Gorizia (GO)

Accademia Nazionale di Scherma 1861

Anno di fondazione: 1861

Napoli (NA)

 A.S.D. ''Forza e Libertà'' Ginnastica Rieti

Anno di fondazione: 1891

Rieti (RI)

Reale Yacht Club Canottieri Savoia a.s.d.

Anno di fondazione: 1893

Napoli (NA)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Firenze

Anno di fondazione: 1859

Firenze (FI)

a. s. d. Fortis Juventus

Anno di fondazione: 1909

Borgo San Lorenzo (FI)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Arezzo

Anno di fondazione: 1884

Arezzo (AR)

Club Canottieri Roggero di Lauria a. s. d.

Anno di fondazione: 1902

Palermo (PA)

 Club Alpino Italiano - Sezione Cadorina ''Luigi Rizzardi'' - Auronzo di Cadore

Anno di fondazione: 1874

Auronzo di Cadore (BL)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Asti

Anno di fondazione: 1883

Asti (AT)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Spoleto

Anno di fondazione: 1862

Spoleto (PG)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Domodossola

Anno di fondazione: 1884

Domodossola (VB)

 Unione Sportiva Ancona

Anno di fondazione: 1905

Chiaravalle (AN)

A. S. D. ''La Fratellanza''

Anno di fondazione: 1874

Modena (MO)

 Bocciofila Modenese a. s. d.

Anno di fondazione: 1910

Modena (MO)

Circolo Canottieri Aniene a.s.d.

Anno di fondazione: 1892

Roma (ROMA)

 Fanfulla 1874 a. s. d. Ginnastica e Scherma

Anno di fondazione: 1874

Lodi (LO)

Rari Nantes Cagliari a. s. d.

Anno di fondazione: 1909

Cagliari (CA)

 Società Canottieri ''Esperia-Torino'' a. s. d.

Anno di fondazione: 1886

Torino (TO)

Automobile Club Venezia

Anno di fondazione: 1899

Mestre (VE)

 Società Sportiva Lazio

Anno di fondazione: 1900

Roma (ROMA)

Società Canottieri Thalatta a. s. d.

Anno di fondazione: 1882

Messina (ME)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rovereto

Anno di fondazione: 1845

Rovereto (TN)

Yacht Club Italiano a. s. d.

Anno di fondazione: 1879

Genova (GE)

 Società Nautica Canottieri Nettuno a.s.d.

Anno di fondazione: 1904

Trieste (TS)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Roma

Anno di fondazione: 1883

Roma (ROMA)

 Società Torinese per la Caccia a Cavallo

Anno di fondazione: 1890

Orbassano (TO)

Sport Club Marsala s.s.d. a r.l. 1912

Anno di fondazione: 1912

Marsala (TP)

 Palestra Ginnastica Ferrara a.s.d.

Anno di fondazione: 1879

Ferrara (FE)

Circolo Tennis Bologna a.s.d.

Anno di fondazione: 1902

Bologna (BO)

 Società di Educazione Fisica ''Virtus''
(Ente Morale)


Anno di fondazione: 1871

Bologna (BO)

Società Ginnastica Forza e Virtù a.s.d.

Anno di fondazione: 1892

Novi Ligure (AL)

 Canottieri Adda 1891 Lodi a.s.d.

Anno di fondazione: 1891

Lodi (LO)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Siena

Anno di fondazione: 1864

Siena (SI)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Milano

Anno di fondazione: 1881

Milano (MI)

A.S.D. Unione Sportiva ''Braccio Fortebraccio''

Anno di fondazione: 1890

Perugia (PG)

 O.S.O. Oleggio Sportiva Oleggio a.s.d.

Anno di fondazione: 1914

Oleggio (NO)

Unione Ginnastica Goriziana a. s. d.

Anno di fondazione: 1868

Gorizia (GO)

 Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD

Anno di fondazione: 1906

San Vittore Olona (MI)

Club Alpino Italiano - Sezione di Como

Anno di fondazione: 1875

Como (CO)

 A. S. Rari Nantes Patavium 1905

Anno di fondazione: 1905

Padova (PD)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri

Anno di fondazione: 1884

Velletri (ROMA)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Catania

Anno di fondazione: 1884

Catania (CT)

Unione Ciclistica Bergamasca A.S. D.

Anno di fondazione: 1902

Bergamo (BG)

 U.C.A.T.
(Unione Ciclo Alpina Torino) a.s.d.


Anno di fondazione: 1907

Torino (TO)

Vallorco Calcio 1912 a.s.d.

Anno di fondazione: 1912

Cuorgnè (TO)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Leonessa

Anno di fondazione: 1905

Leonessa (RI)

Club Alpino Italiano - Sezione di Torino

Anno di fondazione: 1863

Torino (TO)

 Tennis Club Modena a.s.d.

Anno di fondazione: 1909

Modena (MO)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Novara

Anno di fondazione: 1879

Novara (NO)

 Società Canottieri Firenze a.s.d.

Anno di fondazione: 1886

Firenze (FI)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Bari

Anno di fondazione: 1881

Bari (Palese) (BA)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palmi

Anno di fondazione: 1884

Palmi (RC)

Società Canottieri Casale a.s.d.

Anno di fondazione: 1886

Casale Monferrato (AL)

 Società Canottieri ''Nino Bixio'' a.s.d.

Anno di fondazione: 1883

Piacenza (PC)

Società Canottieri Baldesio a.s.d.

Anno di fondazione: 1887

Cremona (CR)

 Lega Navale Italiana - Sezione di Venezia

Anno di fondazione: 1899

Venezia (VE)

Tiro a Segno Nazionale Sezione di Verona

Anno di fondazione: 1867

Verona (VR)

 Tiro a Segno Nazionale Sezione di Trapani

Anno di fondazione: 1884

Trapani (TP)

Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

Statuto

 

STATUTO 

Approvato dall’Assemblea Straordinaria UNASCI del 5 marzo 2005 a Torino.
Emendato dal Consiglio Nazionale UNASCI del 23 aprile 2005 a Milano secondo
le indicazioni dell’Ufficio CONI Riconoscimenti, Statuti e Regolamenti.
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 164 del 29 aprile 2005.
Emendato dall’Assemblea Straordinaria UNASCI del 15 Novembre 2008 a Verona ed approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 531 del 18 dicembre 2008.
In vigore dal 19 dicembre 2008.

INDICE

Art. 1 COSTITUZIONE.
Art. 2 SEDE, TERRITORIO ED ANNO SOCIALE.
Art. 3 FINALITA’.
Art. 4 COMPITI.
Art. 5 SOCI.
Art. 6 AMMISSIONE DEL SOCIO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.
Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
Art. 8 ORDINAMENTO.
Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
Art. 10 PRESIDENTE NAZIONALE.
Art. 11 CONSIGLIO NAZIONALE.
Art. 12 DECADENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE.
Art. 13 VICE PRESIDENTI.
Art. 14 SEGRETARIO GENERALE.
Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Art. 16 GIUDICE UNICO NAZIONALE.
Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Art. 18 DELEGATO REGIONALE E DELEGATO PROVINCIALE.
Art. 19 PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO
Art. 20 PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO.
Art. 21 CANDIDATURE.
Art. 22 NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI.
Art. 23 INCOMPATIBILITA'.
Art. 24 MODIFICHE STATUTARIE.
Art. 25 COLLEGIO ARBITRALE.
Art. 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Art. 27 CRITERI DI INTERPRETAZIONE.
Art. 28 SCIOGLIMENTO DELL’U.N.A.S.C.I.
Art. 29 ENTRATA IN VIGORE.

Art. 1  COSTITUZIONE
1.1. Le Associazioni Sportive Centenarie d'Italia, convocate all'Assemblea Costituente in data 11 novembre 2000 a Torino presso la sede della Reale Società Ginnastica di Torino hanno costituito l’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia, d’ora innanzi nel presente Statuto denominata U.N.A.S.C.I.
1.2. L’U.N.A.S.C.I. riunisce le associazioni di qualsiasi disciplina sportiva che hanno superato i cento anni di attività sociale continuativa dalla costituzione (eccezione fatta per i periodi di sosta per avvenimenti bellici).
1.3.  L’U.N.A.S.C.I. è una associazione apartitica ed aconfessionale, senza fini di lucro, riconosciuta in qualità di Associazione Benemerita da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
1.4. Le associazioni sportive che sono soci dell’U.N.A.S.C.I. conservano la loro piena autonomia amministrativa ed operativa.
1.5. La sua durata è illimitata.
1.6. L'U.N.A.S.C.I. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e di donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in armonia allo Statuto del C.O.N.I., ai principi fondamentali, alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.O.N.I.
1.7. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'U.N.A.S.C.I. gode dell'autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.

Art. 2  SEDE, TERRITORIO ED ANNO SOCIALE
2.1. La sede dell’U.N.A.S.C.I. è in Torino e può essere variata con delibera dell'Assemblea dell'U.N.A.S.C.I..
2.2. L’U.N.A.S.C.I. opera per il raggiungimento delle sue finalità sull'intero territorio nazionale italiano, con l’adesione ad essa delle Associazioni Sportive Centenarie di cui all’art.1.2.
2.3. L’anno sociale coincide con l’anno solare.

Art. 3  FINALITA’
3.1 L’U.N.A.S.C.I. si prefigge lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare l’attività sportiva quale elemento determinante della crescita fisica, morale e civile dei nostri giovani e quale diritto di tutti i cittadini senza alcuna discriminazione di condizione.
3.2 Particolare riguardo sarà posto per l’incremento del patrimonio culturale e delle tradizioni sportive dell’Italia e delle Regioni nelle quali l’U.N.A.S.C.I. opera per dislocazione di sede delle associazioni ad essa appartenenti.

Art. 4  COMPITI
4.1. Per l’affermazione ed il conseguimento delle finalità, l’U.N.A.S.C.I. provvederà a:
- svolgere attività di natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda dell’idea di sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini;
- svolgere attività di natura scientifica e normativa finalizzate alla conoscenza ed all’approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico;
- può collaborare eventualmente con le Associazioni già riconosciute che hanno come finalità istituzionale la diffusione dell’olimpismo e del concetto del fair play;
- promuovere iniziative a tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, sociale e sportivo nonché richiedere, a livello governativo nazionale e regionale ed in ambito C.O.N.I., interventi finanziari finalizzati alla conservazione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare sportivo di proprietà dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari;
- contribuire ad un continuo progressivo sviluppo dell’attività sportiva nell’interesse di tutte le associazioni sportive operanti in Italia.
4.2. L'U.N.A.S.C.I. svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali riconosciute dal C.I.O., delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Art. 5  SOCI
5.1. Nell’ U.N.A.S.C.I. si distinguono le seguenti categorie di Soci:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Promotori;
d) Soci Onorari.;
e) Soci Benemeriti.
5.2. Sono Soci Fondatori tutte le Associazioni Sportive Centenarie firmatarie dell’Atto Costitutivo dell’U.N.A.S.C.I. avvenuto in occasione dell'Assemblea Costituente dell'U.N.A.S.C.I. in data 11 novembre 2000 a Torino. Secondo quanto deciso nell'Assemblea Costituente dell'U.N.A.S.C.I., le Associazione Sportive Centenarie firmatarie dell’atto costitutivo del Club “Sport Centenario” di Cherasco del 10 ottobre 1999, sono da considerarsi Soci Fondatori dell’U.N.A.S.C.I. al pari di quelle Associazione Sportive Centenarie presenti all’Assemblea dell’U.N.A.S.C.I. di Torino del 11 novembre 2000. I Soci Fondatori perdono tale qualifica, diventando Soci Ordinari, se non sono affiliati all'U.N.A.S.C.I. ininterrottamente dall'anno 2001 in poi.
5.3. Sono Soci Ordinari tutte le Associazioni Sportive Centenarie che presentano richiesta di ammissione all’U.N.A.S.C.I. secondo la procedura di cui all’art. 6.1.
5.4. Sono Soci Promotori il Panathlon Club Torino, il Panathlon Club Langhe ed il Panathlon Club Mondovì, rappresentati dal Presidente o da Consigliere da lui delegato. I Soci Promotori perdono tale qualifica se non sono affiliati all'U.N.A.S.C.I. ininterrottamente dall'anno 2001 in poi e non essendo Società Sportive Centenarie non possono più essere Soci U.N.A.S.C.I..
5.5. Sono Soci Onorari le persone fisiche che siano eminenti e che abbiano bene meritato nel campo dello Sport, della Cultura, dell’Educazione e della Scuola ovvero che abbiano operato in maniera straordinariamente importante a favore dell’U.N.A.S.C.I. I Soci Onorari sono nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale.
5.6. Sono Soci Benemeriti tutte le Associazioni Sportive Centenarie in regola con il versamento della quota associativa annuale che si trovano almeno in una delle seguenti condizioni:
a – hanno versato per 20 anni la quota associativa annuale ininterrottamente a partire dall’anno 2001 (primo anno di attività dell’UNASCI);
b - hanno versato per 20 anni la quota associativa annuale ininterrottamente a partire dall’anno del Centesimo anniversario della loro fondazione;
c - hanno versato per 25 anni la quota associativa annuale ininterrottamente indipendentemente dall’anno di affiliazione.
I Soci Benemeriti perdono tale qualifica, diventando Soci Ordinari, se interrompono, anche solo per un anno, la loro affiliazione all’UNASCI.
I Soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio Nazionale, che delibera anche in merito all’eventuale revoca della qualifica nel caso di cui al precedente capoverso.
5.7. I Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Promotori ed i Soci Benemeriti sono tenuti a versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno; i Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.
5.8. Requisito fondamentale per essere Soci dell’U.N.A.S.C.I. è l’assenza del fine di lucro.
5.9. Gli Statuti dei Soci devono avere un ordinamento ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione da parte di donne e di uomini in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità in armonia con i principi fondamentali ed agli indirizzi del C.O.N.I.
5.10. Un’associazione sportiva centenaria può versare la quota relativamente ad anni di morosità precedente per mantenere la continuità dell’associazione ai fini di potere diventare Socio Benemerito ovvero di mantenere la qualifica di Socio Fondatore, usufruendo di tutti i benefici ed i diritti derivanti dalla continuativa associazione all’UNASCI.

Art. 6  AMMISSIONE DEL SOCIO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 Per ottenere la qualifica di Socio Ordinario una Associazione Sportiva Centenaria deve presentare richiesta scritta di ammissione all’U.N.A.S.C.I., con allegata la documentazione comprovante la sua attività secolare, lo statuto e l'atto costitutivo, l'elenco dei dirigenti e quanto altro occorra a dimostrare la sua natura a vocazione sportiva. La domanda di ammissione deve essere accettata dal Consiglio Nazionale. Avverso l’eventuale diniego è ammesso ricorso all’Assemblea Nazionale, che decide inappellabilmente.
6.2 I Soci perdono tale qualifica e cessano di far parte dell’U.N.A.S.C.I. per:
- dimissioni da presentare per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell’anno sociale;
- mancato pagamento della quota sociale;
- perdita dei requisiti che hanno determinato l'ammissione;
- radiazione determinata da gravi infrazioni all’ordinamento sociale o per azioni contrarie alla legge e/o all’etica sportiva. Il Socio radiato non potrà più essere associato all’U.N.A.S.C.I.
6.3 I contributi già versati dai Soci sono irripetibili, una volta perduta, per qualsiasi causa, la qualità di Socio.

Art.7  DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
7.1. Ogni Socio Fondatore, ogni Socio Ordinario, ogni Socio Benemerito ed ogni Socio Promotore può concorrere alle cariche elettive dell’U.N.A.S.C.I. nella persona del Presidente, di un membro del Consiglio o di Soci della Società delegati dal Presidente.
7.2. Tutti i Soci possono partecipare alle attività dell’U.N.A.S.C.I. in base allo Statuto ed ai Regolamenti dell’U.N.A.S.C.I., in particolare all’Assemblea Nazionale: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Benemeriti ed i Soci Promotori hanno diritto a voto mentre possono partecipare alle riunioni assembleari i Soci Onorari senza diritto a voto.
7.3. Tutti i Soci possono fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dall’U.N.A.S.C.I.
7.4. Tutti i Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti dell’U.N.A.S.C.I., le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, nel rispetto delle singole sfere di competenza ed ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni sociali.
7.5. I Soci sono tenuti all’osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.

Art. 8  ORDINAMENTO
8.1. L’ordinamento e le attività funzionali dell’U.N.A.S.C.I. sono attuati con i seguenti Organi:
a) Assemblea Nazionale;
b) Presidente Nazionale;
c) Consiglio Nazionale;
d) Collegio dei Revisori dei Conti ;
e) Giudice Unico Nazionale (organo di giustizia di 1° grado)
f) Collegio dei Probiviri (organo di  giustizia di 2° grado);
g) Delegato Regionale;
h) Delegato Provinciale.

Art. 9  ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA
9.1. L’Assemblea Nazionale è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari, dai Soci Benemeriti e dai Soci Promotori, in regola con il pagamento della quota associativa, unici aventi diritto a voto.
9.2. I Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Benemeriti ed i Soci Promotori sono rappresentati dal Presidente o da un Socio delegato dal Presidente come rappresentante della Società munito di delega firmata del Presidente.
9.3. Ogni Socio componente dell’Assemblea Nazionale può essere portatore di delega di altro Socio in numero di: 
n. 1 se all’Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Soci votanti;
n. 2 se all’Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Soci votanti;
n. 3 se all’Assemblea hanno diritto di partecipare un numero di Soci votanti superiore a 200.
9.4. L’Assemblea Nazionale si riunisce di norma una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale su convocazione del Presidente Nazionale (salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto) previa indizione da parte del Consiglio Nazionale.
9.5. L’Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria deve essere svolta entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
9.6. L’Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Nazionale ed è convocata dal Presidente (salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto), mediante avviso scritto spedito (a mezzo fax o email o altro mezzo che consenta l'accertamento della data di spedizione) ai Soci aventi diritto a voto, almeno trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento. Detto avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea, l’elenco dei Soci aventi diritto a voto nonché i nominativi dei tre componenti della Commissione Verifica Poteri, all’uopo nominati dal Consiglio Nazionale.
9.7. L’Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria.
9.8. Ogni Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria, esclusa quella Elettiva, è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di Soci aventi diritto a voto presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. Ogni Assemblea Nazionale Elettiva, Ordinaria o Straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione è valida con la presenza di un terzo dei Soci aventi diritto a voto. In ogni caso l’arrotondamento per la determinazione del numero dei Soci necessario per la validità dell’Assemblea è all’unità superiore.
9.9. L’Assemblea Nazionale Ordinaria ha il compito di:
a) approvare annualmente il bilancio consuntivo dell’anno precedente, che dovrà essere trasmesso al C.O.N.I., corredato dalla relazione del Consiglio Nazionale, sull’attività dell’anno precedente e con il programma di attività previsto per l’anno in corso, e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) deliberare l’indirizzo generale delle attività dell’U.N.A.S.C.I.;
c) decidere sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) decidere inappellabilmente sulle domande di ammissione dei Soci Ordinari non accolte dal Consiglio Nazionale;
e) eleggere, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, nell’ordine seguente, il Presidente, i Componenti del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Giudice Unico Nazionale ed i membri del Collegio dei Probiviri;
f) nominare eventualmente un Presidente Onorario.
9.10.  L’Assemblea Nazionale Straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle proposte di modifiche dello Statuto;
b) decidere sugli argomenti all’ordine del giorno;
c) eleggere, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi (previste dal presente Statuto) di vacanze verificatesi prima della fine del quadriennio del mandato, il Presidente, l’intero Consiglio Nazionale ovvero i singoli membri di esso, il Giudice Unico Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri interamente o singoli membri di essi;
d) deliberare sullo scioglimento dell’U.N.A.S.C.I.
9.11 Nell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto e di scioglimento dell’U.N.A.S.C.I.
9.12 Per le elezioni alle cariche sociali è prevista la votazione a scheda segreta, salva diversa decisione sulle modalità di voto da parte dell’Assemblea stessa. Negli altri casi (salvo diversa richiesta di almeno un terzo dei partecipanti all’Assemblea) si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
9.13 L’Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata nei casi previsti nel presente Statuto ed anche a seguito di richiesta scritta motivata dalla metà più uno dei Soci aventi diritto a voto oppure della metà più uno dei Componenti del Consiglio Nazionale. In questi casi, l'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dall’evento che vi ha dato causa e celebrata entro i successivi sessanta giorni.
9.14 Preliminarmente l’Assemblea elegge (anche per acclamazione all’unanimità) un proprio Presidente, un Segretario ed una Commissione di tre Scrutatori, mansioni assembleari che non possono essere affidate ad eventuali candidati alla cariche sociali.
9.15 E’ preclusa, comunque, la presenza in Assemblea al Socio non in regola con il pagamento della quota associativa od alle persone fisiche ed ai Soci che stanno scontando una sanzione disciplinare della squalifica  o della inibizione, in quanto le sentenze degli organi di giustizia sono immediatamente esecutive.
9.16 Per tutta la durata del mandato il Presidente ed i Componenti gli Organi Centrali non hanno diritto a voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e non possono essere portatori di deleghe. Inoltre i candidati alle cariche elettive non possono votare né detenere deleghe.

Art.10  PRESIDENTE NAZIONALE
10.1 Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’U.N.A.S.C.I. ed è responsabile, unitamente al Consiglio Nazionale, dell'attuazione degli scopi associativi.
10.2 Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei Soci presenti aventi diritto a voto e con votazione a scrutinio segreto. Qualora nella prima votazione  non si verifichi tale maggioranza, nella votazione successiva verrà eletto Presidente colui che avrà ottenuto più voti tra i candidati.
10.3 Il Presidente Nazionale:
a) ha la firma sociale, che può delegare per atto pubblico agli altri componenti del Consiglio Nazionale;
b) convoca e presiede il Consiglio Nazionale, previa predisposizione dell’ordine del giorno;
c) dirige e coordina tutte le attività per la realizzazione delle finalità dell’U.N.A.S.C.I.;
d) assume eventuali decisioni urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.
10.4 Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano di età.
10.5 In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Nazionale con conseguente convocazione, a cura del Vice Presidente Vicario, di un’Assemblea Elettiva Straordinaria per il rinnovo delle cariche entro trenta giorni dal giorno in cui si è verificato l’impedimento definitivo. L'Assemblea dovrà svolgersi nei successivi sessanta giorni.
10.6 In caso di dimissioni del Presidente, decade anche il Consiglio Nazionale, che resta in prorogatio, unitamente al Presidente dimissionario, sino alla convocazione e celebrazione dell’Assemblea Straordinaria (i cui termini di convocazione e di celebrazione sono indicati nel punto 9.13) per il rinnovo degli Organi decaduti. In caso di dichiarata impossibilità a restare in prorogatio del Presidente dimissionario, subentra il Vice Presidente Vicario.

Art.11  CONSIGLIO NAZIONALE.
11.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e da otto Consiglieri nazionali e cioè:
a) Tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario: uno per l'Area Nord, uno per l'Area Centro ed uno per l'Area Sud;
b) Cinque Consiglieri Nazionali.
11.2 Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 10.2.
Gli otto Consiglieri Nazionali sono eletti dall’Assemblea Nazionale a maggioranza dei Soci presenti aventi diritto a voto ed a scrutinio segreto
Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno, nella prima riunione dopo le elezioni, i tre Vice Presidenti di cui uno Vicario.
Il Consiglio Nazionale nomina un Segretario Generale.
11.3 Il Consiglio Nazionale ha il compito di realizzare i fini istituzionali e le direttive assembleari.
11.4 I compiti del Consiglio Nazionale sono:
a) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione da sottoporre all'Assemblea;
b) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
c) indire l'Assemblea Nazionale;
d) nominare i componenti della Commissione Verifica Poteri nelle Assemblee Nazionali (in caso di Assemblea Elettiva i componenti della Commissione Verifica poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche dell’U.N.A.S.C.I.);
e) nominare e revocare i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali, coordinare e controllare la loro attività;
f) individuare gli strumenti e/o i servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
g) stabilire annualmente l’importo della quota sociale di affiliazione e la quota di ammissione;
h) emanare e modificare il Regolamento Organico ed eventuali altri Regolamenti d’esecuzione;
i) definire i temi e le azioni dell’U.N.A.S.C.I. ed assicurare armonia e coordinamento delle iniziative.
11.5 Il Consiglio Nazionale si deve riunire almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente ed ogni volte che lo stesso lo ritenga necessario. Dovrà, altresì, essere convocato in via straordinaria se richiesto da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni dovranno essere effettuate a mezzo di comunicazione postale da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione. I termini potranno essere ridotti della metà in caso di riunione straordinaria.
11.6 Il Consiglio Nazionale è riunito validamente se sono presenti almeno cinque componenti di cui almeno uno sia il Presidente o un Vice Presidente.
11.7 Il Consiglio Nazionale assume le sue decisione a maggioranza semplice dei presenti, esclusi gli astenuti.
11.8 Un Consigliere Nazionale decade dalla carica di Consigliere Nazionale a causa di tre assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni del Consiglio Nazionale, per impedimento definitivo o per dimissioni, con decisione assunta dal Consiglio Nazionale. La prima Assemblea Nazionale Ordinaria successiva alla decadenza da Consigliere Nazionale eleggerà un nuovo Consigliere Nazionale che resterà incarica fino alla scadenza quadriennale del Consiglio Nazionale.

Art. 12  DECADENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
12.1 Il Consiglio Nazionale decade:
a) per impedimento definitivo o dimissioni del Presidente;
b) insieme al Presidente, in caso di voto contrario in Assemblea al bilancio consuntivo;
c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
d) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell’arco del quadriennio che comporti la cessazione della carica di Consigliere della metà più uno dei suoi componenti;
12.2 Nell’ipotesi di cui al punto a) si procede ai sensi dell’art. 10.5.
12.3 Nell’ipotesi di cui al punto b), l’ordinaria amministrazione spetta al Presidente, unitamente al Consiglio Nazionale, che deve convocare un’Assemblea Elettiva Straordinaria per il rinnovo delle cariche entro trenta giorni dal giorno in cui vi è stata la reiezione del bilancio consuntivo. L'Assemblea dovrà svolgersi nei sessanta giorni successivi.
12.4 Nell'ipotesi di cui al punto c) si avrà la decadenza del Consiglio Nazionale e del Presidente a cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva, convocata e svolta nei tempi previsti dall'art. 12.3.
12.5 Nell'ipotesi di cui al punto d) il Presidente non decade dalla sua carica ma egli deve convocare e svolgere un’Assemblea Elettiva Straordinaria per il rinnovo del Consiglio Nazionale nei tempi previsti dall'art.12.3.
12.6 Le dimissioni che originano la decadenza dagli organi sociali previste nel presente articolo sono irrevocabili.
12.7 La decadenza del Consiglio Nazionale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti  né al Giudice Unico Nazionale né al Collegio dei Probiviri.

Art.  13 VICE PRESIDENTI
13.1 I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e collaborano per la realizzazione di tutte le attività istituzionali dell'U.N.A.S.C.I. ed, in particolare, sovrintendono il lavoro dei Delegati Regionali nelle rispettive Aree.
13.2 Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni temporaneamente.
13.3 Nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente esercita le funzioni previste dall’art. 10.
13.4 Gli altri due Vice Presidenti (in ordine di anzianità di età anagrafica) possono sostituire il Vice Presidente Vicario assente.

Art.  14 SEGRETARIO GENERALE
14.1 Il Segretario Generale, è nominato dal Consiglio Nazionale, tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea oppure può essere nominato quale Segretario Generale una persona non eletta dall’Assemblea tra i Dirigenti di un’associazione sportiva centenaria, Socio dell’UNASCI. Il Segretario Generale può essere revocato dal Consiglio Nazionale per inadempienze in relazione ai seguenti punti 3e 4  del presente articolo ovvero per sua inattività protratta nel tempo, in modo tale che rende inattiva l’UNASCI.
14.2 Il Segretario Generale può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale ed a tutte le Assemblee.
Nell’ambito delle riunioni del Consiglio Nazionale ha diritto di voto se è anche un Consigliere eletto, invece non ha diritto di voto se è stato nominato dal Consiglio Nazionale all’esterno dei Consiglieri eletti dall’Assemblea.
14.3 Il Segretario Generale:
- è responsabile della gestione amministrativa;
- è responsabile della corrispondenza dell’U.N.A.S.C.I.;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale;
- provvede alla contabilizzazione delle entrate sociali ed all’erogazione delle somme destinate all’attività sociale, previa delibera degli organi competenti;
- sovrintende all’andamento della cassa dei cui fondi risponde il Consiglio Nazionale;
- cura la tenuta del registro dei Soci;
- cura la regolare tenuta dei libri contabili;
- esegue le direttive e le delibere degli Organi dell’UNASCI;
- mantiene, cooperando con il Presidente, i contatti con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e le Associazioni Sportive Benemerite nonché i contatti con le Istituzioni Governative Nazionali.
14.4 Il Segretario Generale predispone, unitamente al Consiglio Nazionale, il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, predispone su indicazione del Consiglio Nazionale il bilancio di previsione e le relative variazioni e si occupa della custodia ed alla conservazione del patrimonio sociale.

Art.  15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti a maggioranza dall’Assemblea Nazionale. Il Presidente deve essere iscritto all’Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili ed i membri devono essere dotati di specifica professionalità.
15.2 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto direttamente dall’Assemblea.
15.3 Il Presidente convoca le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti ed un componente redige il verbale delle riunioni stesse.
15.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
15.5 I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:
a) esercitare il controllo contabile;
b) effettuare i riscontri necessari sulla gestione amministrativa e sui documenti contabili, accertandone altresì la regolarità;
c) esaminare i bilanci preventivo e consuntivo e le loro variazioni, esprimendo al riguardo il loro parere;
d) predisporre una relazione annuale per l’Assemblea Nazionale annuale
e) riunirsi trimestralmente, come stabilito dal Codice Civile, per accertare la consistenza di cassa;
f) vigilare sull'osservanza da parte degli Organi Sociali delle norme, dello Statuto e delle leggi.
15.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve il proprio mandato secondo le disposizioni di legge.
15.7 Nel caso che riscontri gravi irregolarità, il Collegio dei Revisori dei Conti  può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un’Assemblea Straordinaria da convocarsi entro un mese dalla richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti e da svolgersi nei quindici giorni successivi.
15.8 Il Collegio dei Revisori dei Conti (Presidente e membri effettivi) assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale ed alle assemblee.
15.9 Per la sostituzione e la decadenza all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti, e per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.  16 GIUDICE UNICO NAZIONALE
16.1 Il Giudice Unico Nazionale è Organo di Giustizia di primo grado.
16.2 Il Giudice Unico Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale e deve essere dotato  di specifica professionalità (si richiede almeno la laurea in giurisprudenza).
16.3 Il Giudice Unico Nazionale dura in carica quattro anni, non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Nazionale ma decade per dimissioni o impedimento. Verificandosi questa situazione deve essere indetta dal Presidente un’Assemblea Straordinaria da convocarsi e celebrarsi nei termini di cui all’art. 9.13 per il rinnovo del Giudice Unico Nazionale. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.
16.4 Il Giudice Unico Nazionale è competente in materia di infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti dell’UNASCI nei confronti di tutti i Soci.
16.5 Il Giudice Unico Nazionale promuove su richiesta degli organi sociali o dei Soci l'azione disciplinare ed adotta le decisioni del caso, infliggendo le sanzioni disciplinari.
16.6 Le sanzioni disciplinari sono:
- censura verbale;
- ammonizione scritta;
- deplorazione scritta;
- sospensione;
- radiazione.
16.7 La durata del procedimento avanti al Giudice Unico Nazionale non può superare i novanta giorni a partire dal giorno in cui il Giudice Unico Nazionale riceve la richiesta di intervento per iscritto inviata con raccomandata A/R..
16.8 Avanti al Giudice Unico Nazionale è garantito il diritto di difesa: la contestazione scritta degli addebiti deve essere notificata all'interessato per le eventuali controdeduzioni prima della decisione. L’interessato, oltre che inviare controdeduzioni scritte, può chiedere di essere sentito personalmente.  Il Giudice Unico Nazionale può convocare interessati e testimoni, acquisire documentazione e svolgere opportune indagini ai fini della sua decisione. Dell'attività svolta deve redigere relativi verbali.
16.9 Il provvedimento adottato dal Giudice Unico Nazionale nei confronti del Socio è comunicato per iscritto con raccomandata A/R all’interessato ed al Consiglio Nazionale.
16.10 Avverso la decisione del Giudice Unico Nazionale è possibile ricorrere per iscritto con raccomandata A/R al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data della ricezione della comunicazione della decisione.

Art.  17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
17.1 Il Collegio dei Probiviri è Organo di Giustizia di secondo grado.
17.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono essere dotati di specifica professionalità (si richiede almeno la laurea in giurisprudenza) e sono eletti a maggioranza dall’Assemblea Nazionale. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.
17.3 Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno, nella prima riunione dopo le elezioni che deve avvenire entro e non oltre 20 giorni, il Presidente ed il Segretario.
17.4 Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni, non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Nazionale ma decade quando decadono per vari motivi (impedimento definitivo, dimissioni, ecc.) tre dei suoi membri eletti all’inizio del quadriennio. Verificandosi questa situazione deve essere indetta dal Presidente un’Assemblea Straordinaria per il rinnovo dell’intero Collegio dei Probiviri.
17.5 Il Presidente convoca le riunioni del Collegio dei Probiviri ed il Segretario redige il verbale delle riunioni stesse.
17.6 I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi quando essi hanno un impedimento ad operare.
17.7 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza di tre membri, di cui uno sia il Presidente o membro da lui delegato in sua assenza e le decisioni sono valide a maggioranza semplice.
17.8 Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in secondo grado su tutti i ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Unico Nazionale ed a decidere in merito ai ricorsi presentati contro la validità dell’Assemblea Nazionale.
17.9 Il ricorso per iscritto con raccomandata A/R al Collegio dei Probiviri deve essere presentato entro quindici giorni dalla data della ricezione della comunicazione della decisione del Giudice Unico nazionale e la durata del relativo procedimento avanti al Collegio dei Probiviri non può superare i novanta giorni a partire dal giorno in cui il Collegio dei Probiviri riceve il ricorso o la richiesta di intervento per iscritto inviata con raccomandata A/R.
17.10 Anche avanti al Collegio dei Probiviri è garantito il diritto di difesa. Il Collegio dei Probiviri deve acquisire copia dei documenti del procedimento avanti al Giudice Unico Nazionale e può convocare interessati e testimoni, acquisire ulteriore documentazione e svolgere opportune indagini ai fini della sua decisione. L’interessato, oltre che inviare controdeduzioni scritte, può chiedere di essere sentito personalmente.
17.11 La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.
17.12 La decisione del Collegio dei Probiviri è comunicata per iscritto con raccomandata A/R all’interessato ed al Consiglio Nazionale.

Art.  18 DELEGATO REGIONALE E DELEGATO PROVINCIALE
18.1 In ogni Regione d’Italia dove operano almeno un Socio Fondatore e/o un Socio Ordinario dell’U.N.A.S.C.I., il Consiglio Nazionale nomina un Delegato Regionale al fine di:
a) curare i rapporti con i Soci e promuovere l'affiliazione di nuovi Soci;
b) avere un rappresentante U.N.A.S.C.I. in Regione per gli opportuni contatti con i vari Enti;
c) promuovere ed attuare i programmi di attività dell’U.N.A.S.C.I.;
d) conoscere la realtà dei singoli Soci e le loro necessità ed attività,
e) convocare riunioni dei Soci e/o organizzare convegni e incontri per la valorizzazione del patrimonio sportivo, sociale, culturale e storico dei Soci;
f) estendere la propria opera anche alle regioni limitrofe qualora per esse non sia ancora stato nominato un Delegato Regionale;
g) coordinare iniziative ed attività dei Delegati Provinciali della Regione;
h) predisporre annualmente una relazione scritta sull’attività svolta e consegnarla al Consiglio Nazionale tramite il Segretario Generale almeno trenta giorni prima dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Annuale.
18.2 Il Delegato Regionale alla fine di ogni anno sociale deve inviare al Consiglio Nazionale una relazione sull’esito del suo mandato.
18.3 Il Delegato Regionale può essere revocato dall'incarico e sostituito in caso di:
- sua domanda di dimissione;
- inattività, accertata per omesso ingiustificato invio della relazione annuale;
- nel caso che la sua relazione non venga approvata dal Consiglio Nazionale;
- per perdita dei requisiti personali di cui all'art. 21.1;
- per perdita della qualità di Socio dell'U.N.A.S.C.I. della Società Sportiva di appartenenza.
18.4 In ogni Provincia d’Italia dove opera almeno un Socio Fondatore e/o un Socio Ordinario dell’U.N.A.S.C.I., il Consiglio Nazionale nomina un Delegato Provinciale al fine di:
a) curare i rapporti con i Soci e promuovere l'affiliazione di nuovi Soci;
b) avere un rappresentante U.N.A.S.C.I. in Provincia per gli opportuni contatti con i vari Enti;
c) promuovere ed attuare i programmi di attività dell’U.N.A.S.C.I.;
d) conoscere la realtà dei singoli Soci e le loro necessità ed attività,
e) convocare riunioni dei Soci e/o organizzare convegni e incontri per la valorizzazione del patrimonio sportivo, sociale, culturale e storico dei Soci.
18.5 Il Delegato Provinciale può essere revocato dall'incarico e sostituito in caso di:
- sua domanda di dimissione;
- inattività, accertata per omesso ingiustificato invio della relazione annuale;
- nel caso che la sua relazione non venga approvata dal Consiglio Nazionale;
- per perdita dei requisiti personali di cui all'art. 21.1;
- per perdita della qualità di Socio dell'U.N.A.S.C.I. della Società Sportiva di appartenenza.
18.6 La durata in carica del Delegato Regionale e del Delegato Provinciale coincide con il quadriennio olimpico e la decadenza del Consiglio Nazionale comporta anche quella del Delegato Regionale e del Delegato Provinciale.

Art 19 – PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO
19.1 L’Assemblea Nazionale Ordinaria può nominare Presidente Onorario dell’UNASCI una persona fisica che abbia rivestito in precedenza la carica di Presidente dell’UNASCI.
19.2 Il Presidente Onorario dell’UNASCI mantiene la qualifica a vita.
19.3 Non possono essere nominati ed avere in contemporanea la qualifica più di due Presidenti Onorari dell’UNASCI.
19.4 Il Presidente Onorario dell’UNASCI può partecipare alle Assemblee dell’UNASCI ed alle riunioni del Consiglio Nazionale,  senza diritto di voto.

Art. 20  PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
20.1 Il patrimonio sociale è costituito da:
a) quote sociali;
b) eventuali contributi del C.O.N.I.;
c) contributi ed entrate, a qualsiasi titolo pervenuti, previa accettazione del Consiglio Nazionale;
d) oblazioni, contributi, legati ed erogazioni da Enti pubblici e/o privati, purchè versati per il perseguimento dei fini istituzionali.
20.2 L’esercizio finanziario coincide con l’anno sociale.
20.3 Il bilancio consuntivo annuale deve essere deliberato entro il trenta marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio e comunque prima dell’Assemblea Ordinaria Annuale.

Art.  21 CANDIDATURE
21.1 Possono candidarsi alle cariche sociali il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo o i Soci delle Società che sono Soci Ordinari, Soci Fondatori e Soci Promotori dell’UNASCI in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, purché le singole persone fisiche siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere maggiorenne alla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva;
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non avere riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite del CONI o di Organismi Sportivi internazionali riconosciuti.
E’ ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività dell’UNASCI; è ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro l’l’Associazione medesima, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI.
21.2 La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, ed il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
21.3 Coloro che intendono essere eletti alle cariche associative devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno venti giorni prima della data prestabilita per l’effettuazione dell’Assemblea, depositandola presso la segreteria che provvederà a renderla pubblica almeno dieci giorni prima dell’Assemblea.
21.4 Non sono ammissibili candidature per più di una carica associativa.
21.5 I Revisori dei Conti ed i Membri degli Organi di Giustizia posso essere scelti anche fra soggetti non tesserati come Soci.

Art. 22  NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
22.1 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.
22.2 La durata delle cariche sociali è stabilita in quattro anni (coincidente con il quadriennio olimpico) ed i componenti degli Organi Sociali che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.
22.3 Le vacanze delle cariche sociali che si verificano a qualsiasi titolo nel corso del quadriennio purché non superiori alla metà dell’intero Organo interessato, sono integrate con il primo dei non eletti (e così via) purché chi subentra abbai riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. In caso di impossibilità a procedere in questo modo si provvederà all’elezione delle cariche vacanti nella prima Assemblea utile. Qualora l’Assemblea utile sia stata di recente svolta o le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell’Organo dovrà essere convocata, entro trenta giorni e tenuta nei successivi sessanta giorni, l’Assemblea Straordinaria per le elezioni integrative.

Art.  23 INCOMPATIBILITA'
23.1 Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra di loro; le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI; sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’Organo nel quale sono stati eletti o nominati; qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti l’interessato non deve prenderne parte.
Chiunque venga trovarsi in situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o l’altra carica entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento; in caso di mancata opzione si avrà la decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art.  24 MODIFICHE STATUTARIE
24.1 La proposta di modifica del presente Statuto può essere presentata dal Consiglio Nazionale o deve essere presentata per iscritto, con proposta determinata e specifica, al Consiglio Nazionale stesso da almeno il trenta per cento dei Soci aventi diritto a voto.
24.2 Il Consiglio Nazionale può indire di propria iniziativa ovvero verificata la ritualità della proposta dei Soci  l’Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche statutarie che ritenga opportuno sottoporre ad essa.
24.3 Il Consiglio Nazionale indice ed il Presidente convoca entro sessanta giorni tale Assemblea Straordinaria che deve essere svolta entro i successivi trenta giorni.
24.4 Il Consiglio Nazionale nell’indire l’Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto, sia su propria iniziativa sia su proposta dei Soci, deve riportare integralmente nell’ordine del giorno le proposte di modifica statutarie.
24.5 Per l’approvazione delle proposte di modifica statutarie sono necessari almeno i due terzi dei voti dei Soci partecipanti all’Assemblea.
24.6 Lo Statuto  modificato dall'Assemblea deve essere inviato al C.O.N.I. per  l’approvazione.
24.7 Il Consiglio Nazionale U.N.A.S.C.I. è competente ad effettuare le modifiche rese necessarie e richieste dal cambiamento di leggi dello Stato Italiano o da normative e disposizioni del CONI.


Art.  25 COLLEGIO ARBITRALE
25.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra i Soci e l'U.N.A.S.C.I. o tra i Soci ed i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale.
25.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente, scelto di comune accordo dalle parti e da due membri, nominati uno da ciascuna delle parti interessate.
25.3 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Collegio dei Probiviri che provvederà a nominare anche uno o entrambi gli arbitri di parte ove queste ultime non abbiano provveduto.
25.4 Il Collegio Arbitrale, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudica quale amichevole compositore della vertenza tra le parti e decide inappellabilmente.
25.5 Il lodo arbitrale deve essere emesso - salvo proroghe motivate di non oltre trenta giorni e comunicate per iscritto alle parti - entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato entro i quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte del Collegio Arbitrale, presso la Sede dell’U.N.A.S.C.I. che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art.  26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
26.1 I provvedimenti adottati dagli Organi sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i Soci.
26.2 I Soci si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle previste dal presente Statuto per la soluzione delle controversie tra i Soci tra loro e tra i Soci e l’U.N.A.S.C.I.
26.3 Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, previa specifica richiesta del Socio interessato, può concedere deroga al vincolo di cui al presente articolo. Entro quindici giorni dalla richiesta di deroga il Consiglio Nazionale è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso senza espressa risposta tale termine la deroga è da considerarsi concessa.
26.4 In caso di diniego delle deroga, il provvedimento del Consiglio Nazionale deve essere motivato.
26.5 L’inosservanza di quanto previsto in questo articolo comporta a carico del Socio trasgressore l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art.  27  CRITERI DI INTERPRETAZIONE
27.1 In caso di controversie interpretative sia del presente Statuto che dei Regolamenti è competenza del Collegio dei Probiviri fornire l’interpretazione autentica delle norme previa audizione del parere del Consiglio Nazionale.


Art.  28  SCIOGLIMENTO DELL’U.N.A.S.C.I.
28.1 Lo scioglimento dell’U.N.A.S.C.I. deve essere approvato con voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto a voto.
28.2 L’Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell’U.N.A.S.C.I. deve essere richiesta per iscritto da almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto a voto.
28.3 Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione.
28.4 Il patrimonio sociale, gli eventuali utili e/o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale - in nessun caso – possono essere devoluti e/o suddivisi fra i Soci ma l’Assemblea Straordinaria delibererà l’uso destinandolo, preferibilmente, ad altri Enti od Associazioni che perseguano fini analoghi.

Art.  29  ENTRATA IN VIGORE
29.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile nonché alle altre norme della legge in materia.
29.2 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.